Indice
- Il commercio elettronico indiretto
- Il commercio elettronico diretto
- Il commercio elettronico: brevi cenni storici
- Il commercio elettronico codice ATECO
- Commercio elettronico normativa
- Commercio elettronico adempimenti fiscali
- Commercio elettronico indiretto adempimenti
- Commercio elettronico diretto e indiretto: le differenze
- Commercio elettronico SCIA
- Commercio elettronico definizione
- Commercio elettronico Iva
- Siti commercio elettronico
- Aziende di commercio elettronico
- Commercio elettronico senza deposito
- Commercio elettronico servizi
- Commercio elettronico requisiti
- Commercio elettronico prodotti alimentari requisiti
- Commercio elettronico diretto b2b
- Commercio elettronico all’ingrosso
Il commercio elettronico indiretto
Il commercio elettronico indiretto riguarda beni che il venditore propone sul web, indicando le caratteristiche, i prezzi e le condizioni di consegna. Il cliente, dal canto suo, effettua il suo ordine per via telematica, virtuale, ma sufficientemente la merce gli verrà recapitata fisicamente. Alcuni dei siti di e-commerce indiretto più famosi sono, per esempio, Amazon o eBay.
Il commercio elettronico indiretto viene condotto con transazioni nelle quali la cessione del bene viene perfezionata per via telematica, mentre la consegna concreta avviene per via di canali tradizionali, come attraverso l’uso di un corriere, oppure con il consueto servizio postale. Dal momento che questo tipo di commercio viene assimilato in tutto e per tutto alla vendita per corrispondenza, a esso vengono applicate le norme fiscali interne, internazionali e comunitarie.
Il commercio elettronico diretto
Di contro, il commercio elettronico diretto ha per oggetto beni immateriali oppure digitali, con tutta la transazione commerciale, compresa la consegna del bene acquistato, che avverrà mediante una via telematica, immateriale.
Il commercio elettronico diretto è contraddistinto dal fatto che tutta l’operazione commerciale, la cessione e anche la consegna della merce, ha luogo soltanto per via telematica, con la fornitura di prodotti che non sono tangibili, bensì completamente virtuali.
Beni e servizi ceduti, come siti, software, immagini, musica o film, sono in origine dematerializzati e poi resi concreti all’arrivo dal destinatario, tramite un download. L’articolo 7, comma 1 del Regolamento UE 282/2011 dice espressamente che “I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Il commercio elettronico: brevi cenni storici
Inizialmente, il termine “commercio elettronico” veniva utilizzato per indicare il supporto alle trattative commerciali in forma elettronica, soprattutto quando si faceva ricorso alla tecnologia EDI, Electronic Data Interchange, introdotto alla fine degli anni Settanta con l’obiettivo di spedire documenti commerciali in maniera più celere ed efficace.
Con il passare del tempo sono poi state introdotte altre funzioni, tanto che il termine di commercio elettronico, o e-commerce, o ecommerce, è passato a indicare l’acquisto di servizi e beni in rete, facendo uso di server sicuri e servizi di pagamento online.
Ad oggi, come risulta essere facilmente inquadrabile, ci sono prodotti che si prestano maggiormente alla vendita sulla rete, mentre altri invece continuano a essere proposti con successo nel commercio tradizionale. I negozi elettronici riescono a vendere pur essendo del tutto virtuali e offrono prodotti informatici, musica, corsi, film, materiale didattico, software, immagini e altri articoli. Spesso, chi vende online riesce anche ad attirare acquirenti con prodotti e servizi materiali, non digitali. Ne sono un esempio le scarpe, i trattamenti estetici, i capi di abbigliamento o le cene al ristorante, offerti da negozi elettronici di ogni tipo.
Il commercio elettronico codice ATECO
Giova ricordare anche in questa occasione che per poter avviare un’attività di commercio elettronico occorre aprire una Partita IVA e poi presentare l’apposita domanda di iscrizione a chi di dovere, cioè agli enti preposti, Agenzia delle Entrate, Registro delle imprese e INPS, utilizzando la Comunicazione Unica.
A quel punto è necessario scegliere i relativi codici ATECO dell’impresa da aprire. I codici a disposizione sono i seguenti:
- 91.10 Commercio al dettaglio di prodotti via Internet
- 12.02 Pubblicazione di Mailing list
- 02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche
- 09.01 Configurazione di personal computer
- 09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
- 11.20 Gestione database
- 11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi
- 12.00 Portali web
- 99.00 Altre attività dei servizi di informazione
- 11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
- 11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- 20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- 10.21 Attività di disegnatori grafici di pagine web
- 90.99 Altre attività professionali
- 11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Inoltre, ricordiamo ancora una volta – ne abbiamo parlato in più occasioni, anche recentemente – che chi apre un sito di commercio elettronico online ha la possibilità di optare tra diversi regimi fiscali agevolati.
Per esempio, esiste un regime agevolato per i contribuenti minimi (peraltro, recentemente rivisto con innalzamento più favorevole delle soglie di accesso), oppure dei regimi appositamente creati per poter supportare lo sviluppo delle nuove attività produttive. Si tratta di sistemi che consentono di realizzare un buon risparmio sotto il profilo del carico fiscale, e anche di rendere più semplici tutta una serie di pratiche e procedure fiscali che sicuramente il giovane imprenditore o il giovane libero professionista vorrebbe evitare…
Commercio elettronico normativa
La normativa che regola il commercio elettronico è suddivisa in diversi provvedimenti:
- lgs. 114/98: riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997. Chiamata “legge Bersani”, contiene la riforma dell’“esercizio dell’attività commerciale”. Qui l’e-commerce viene definito una forma speciale di vendita al dettaglio, per corrispondenza, televisione e altri sistemi di telecomunicazione. Obbliga a inviare comunicazione almeno trenta giorni prima dell’inizio del commercio al comune di residenza. Viene poi precisato che nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5, nonché il settore merceologico di attività.
- lgs. 185/99: attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Con i grandi sviluppi di internet, il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto. La direttiva n. 97/7/Ce “riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”, punta alla creazione di un sistema uniforme di tutele in rapporto ai contratti stipulati dai consumatori dei diversi Stati membri.
- lgs. 70/2003: attraverso questo provvedimento l'Italia ha dato attuazione della direttiva 2000/31/CE che riguardava alcuni aspetti giuridici dei servizi propri della società dell'informazione, con particolare riferimento al commercio elettronico.
Commercio elettronico adempimenti fiscali
Attraverso l’emanazione della direttiva del Consiglio del 7/5/2002 e delle successive direttive, in Italia si introduce un regime fiscale particolare per tutte le operazioni di commercio elettronico diretto.
Viene infatti stabilito che tutte le forniture eseguite per il mezzo di strumenti elettronici devono essere considerate come prestazioni di servizi, e la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo dove si verifica il consumo e non dove il servizio viene erogato. Inoltre, la norma stabilisce che i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere soggetti a Iva nel singolo paese del consumo quando vengono posti in essere da un soggetto che risiede in un paese che non fa parte dell’Unione europea.
Infine, i soggetti che risiedono fuori dall’Unione europea possono utilizzare procedure semplificate per assolvere gli obblighi tributari derivanti da operazioni nell’ambito del territorio dell’Unione europea.
Commercio elettronico indiretto adempimenti
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le operazioni di commercio elettronico indiretto, che è caratterizzato dalla consegna materiale dei beni utilizzando i canali tradizionali come la posta, sono soggette, se il cliente è un consumatore privato, alla disciplina delle vendite per corrispondenza. Pertanto non hanno l’obbligo:
- Di emissione della fattura, a meno che non venga richiesta espressamente dal cliente
- Di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale
I corrispettivi delle vendite, che includono l’Iva, devono comunque essere indicati nel registro entro il giorno non festivo successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione, con riferimento al giorno in cui è avvenuta.
Commercio elettronico diretto e indiretto: le differenze
A questo punto dovrebbero essere piuttosto evidenti le differenze tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto. Più nel dettaglio, quando si parla di commercio elettronico diretto si intende una transazione che avviene interamente online, nella quale oggetto della compravendita è un bene immateriale, che non ha dunque bisogno di un supporto fisico per essere trasferito da un luogo all’altro, come nel caso in cui venga utilizzato il download. Nel caso in cui a vendere sia un’azienda italiana, l’operazione è soggetta a Iva.
Per commercio elettronico indiretto, invece, si indicano le operazioni che coinvolgono beni fisici, materiali, perché il commercio viene effettuato per via telematica, ma il cliente riceve la merce a domicilio in modo concreto, tramite i consueti canali, come uno spedizioniere. Ai fini dell’Iva, le operazioni di ecommerce indirette sono operazioni di vendita per corrispondenza e quindi non soggette all’obbligo di emissione della fattura.
Commercio elettronico SCIA
Prima di iniziare un’attività di ecommerce, occorre espletare una serie di adempimenti. La richiesta va eseguita presso il Registro delle Imprese, con un modello telematico. il Registro delle Imprese provvede poi a inoltrarla agli altri enti.
La domanda deve essere unita alla SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che include l’indicazione del settore merceologico prescelto e l’attestazione dei requisiti posseduti. La SCIA deve essere presentata presso il SUAP, lo Sportello Unico Attività Produttive, del proprio Comune di residenza. Se non si riceve comunicazione negativa dal Comune entro trenta giorni, per il principio di silenzio assenso è possibile dare il via al sito di commercio elettronico.
Commercio elettronico definizione
Nella Comunicazione della Commissione Europea COM(97) 157 del 15 aprile 1997, è riportata la seguente definizione di commercio elettronico:
il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione online di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es. prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es. servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es. “centri commerciali virtuali”).
Commercio elettronico Iva
Al commercio elettronico diretto si applica uno speciale trattamento Iva.
Di fatti, per le prestazioni rese a privati italiani da soggetti extra-Ue l’Iva va applicata in Italia perché i beni e i servizi acquistati sono qui utilizzati. Per le prestazioni erogate a privati da parte di soggetti italiani, viene rilevato il luogo di stabilimento del prestatore e quindi queste transazioni sono assoggettate a Iva in Italia. Per quanto riguarda le prestazioni tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi Ue gli operatori italiani sono tenuti a emettere fattura anche per le operazioni senza Iva, indicando il numero di identificazione attribuito al committente dallo stato Ue in cui lo stesso è domiciliato. Nei servizi prestati tramite mezzi elettronici forniti con internet o una rete elettronica rientrano anche i software scaricati, che sono soggetti a Iva. Per le prestazioni tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi extra-Ue il trattamento Iva è analogo a quello indicato per i soggetti Ue.
Siti commercio elettronico
Il mercato del commercio elettronico sta rapidamente crescendo. Sempre più spesso nascono nuovi siti, piattaforme e negozi online, al punto che l’ecommerce nel mondo comprende il 10 per cento di tutti gli acquisti effettuati dai consumatori.
Tutte le persone che hanno un’attività commerciale possono espanderla, allora, creando un sito elettronico di vendita. Realizzarlo è abbastanza lineare, una delle migliori opzioni è quella di sfruttare le piattaforme open source come Prestashop e Magento che comprendono tutte le opzioni e le caratteristiche che un sito di vendita online dovrebbe possedere. Esistono poi diverse web agency pronte a offrire la loro consulenza.
Aziende di commercio elettronico
Stando agli ultimi dati, in Italia soltanto il quattro per cento delle aziende vende i propri articoli e servizi online. L’ecommerce, per i consumatori, è ormai parte delle abitudini di acquisto e i siti che praticano il commercio elettronico hanno un fatturato ragguardevole. Netcomm, consorzio del commercio elettronico, ha mostrato come la crescita del comparto, nell’ultimo anno, è stata del 17 per cento. Nonostante, quindi, diverse piccole e medie imprese non si avvantaggiano ancora della vendita sulla rete, il valore dell’ecommerce continua ad aumentare.
Commercio elettronico senza deposito
Da qualche tempo è stata introdotto un nuovo sistema di vendita online, chiamata dropshipping. Ma in che cosa consiste?
Molto semplicemente, utilizzando questa tipologia il proprietario del commercio elettronico non deve più disporre di un deposito, o magazzino, ma può inviare direttamente l’ordine ricevuto al fornitore o al grossista, che provvede a inviare la merce al cliente a proprio nome. Questo consente di azzerare i costi relativi alla gestione del magazzino e di acquistare unicamente forniture minime, senza doversi preoccupare di smaltire la merce.
Commercio elettronico servizi
Le attività commerciali e le transazioni realizzate per via telematica ed elettronica vanno sotto il nome di ecommerce. In pratica si tratta della commercializzazione di beni e servizi, della distribuzione di contenuti digitali online e dell’esecuzione di operazioni finanziarie, appalti pubblici e varie procedure della Pubblica Amministrazione.
La vendita viene realizzata attraverso piattaforme sulla rete, su cui chi vende carica prodotti e servizi, in modo che chi vuole comprare possa consultarli online ed effettuare la sua scelta. Si può avere la vendita cosiddetta “Business to Consumer”, cioè un’azienda che vende a privati, oppure “Business to Business”, un’azienda che vende servizi o beni a un’altra azienda. Il commercio elettronico possiede grandi potenzialità, anche associato al social commerce e all’erogazione di servizi in questo settore.
Commercio elettronico requisiti
Per svolgere l’attività di ecommerce occorre possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per vendere al dettaglio prodotti non alimentari è solitamente sufficiente soddisfare i requisiti morali, mentre per i prodotti alimentari bisogna possedere anche i requisiti professionali.
i locali dove viene svolta l’attività devono avere una destinazione di uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale e occorre rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività. Chi vuole vendere all’ingrosso e anche al dettaglio può utilizzare un unico sito ma deve comunque distinguere le aree dedicate alle due attività per permettere all’acquirente di individuare con chiarezza le zone e a orientarsi.
Commercio elettronico prodotti alimentari requisiti
La vendita di alimenti condotta con tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal Regolamento UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il provvedimento chiarisce che le disposizioni dell’Unione europea che riguardano settori specifici sono lasciate impregiudicate. Il Regolamento, poi, dice che le modalità di vendita online devono essere soggette ai medesimi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi “non virtuali” e dice che “in tali casi le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che venga effettuato l’acquisto”.
Commercio elettronico diretto b2b
Da un paio di anni le prestazioni di commercio elettronico diretto, compresi i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, sono oggetto di nuove regole ai fini dell’Iva. Nei rapporti b2c, business to consumer il luogo dell’imposizione è il paese del cliente committente, proprio come avviene per le operazioni eseguite nei rapporti b2b, business to business. L’Iva, dunque, è sempre dovuto nello stato a cui appartiene il cliente committente, senza riguardo della condizione del cliente o dello Stato dove è situato il fornitore.
Commercio elettronico all’ingrosso
Nel commercio elettronico si distingue tra vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel caso di esercizio congiunto di attività all’ingrosso e al dettaglio è possibile utilizzare un unico sito internet ma i due tipi di commercio devono essere distinti in aree diverse, in modo da non indurre in confusione il potenziale compratore.
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